Con decorrenza 1° gennaio 2024 gli incentivi sono i seguenti:
Assunzioni di Giovani under 30. Lo schema è quello della Legge 27/12/2017, n.205, art.1, comma 100 e segg. cioè della Legge di Bilancio 2018
Under 30: ovvero che non abbiano compiuto 30 anni d’età alla data di assunzione a tempo indeterminato (ovvero alla data di trasformazione del contratto a termine); che non abbiano precedentemente mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di nessun datore di lavoro; ed è pari allo sgravio dei soli contributi INPS (escluso quindi INAIL) nella misura del 50% e nel rispetto del limite massimo di € 3.000,00/anno (da riproporzionare per i part-time), per n.3 anni data assunzione (oppure data di trasformazione del contratto a termine)
Assunzioni Donne
Per la fruizione di tale incentivo, si fa riferimento alla normativa precedente cioè alla Legge Fornero ed in particolar all’art. 4, commi da 8 a 11 Legge 92/2012.
* Le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2024 devono riguardare le “Donne cosiddette svantaggiate” cioè donne che versano nelle seguenti condizioni:
- almeno 50 anni di età e disoccupata da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, priva di impiego da almeno 24 mesi
- di qualsiasi età, priva di impiego da almeno 6 mesi e (alternativamente):
– residenti in area svantaggiata;
– con una professione o assunzione in un settore caratterizzato da una accentuata disparità
occupazionale di genere (DM 365/2023);
NB. Per donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi si intende:
- coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (quindi un rapporto a tempo determinato/indeterminato inferiore a 6 mesi);
- coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (4.800 euro in caso di lavoro autonomo e 8.174 euro per i rapporti di lavoro subordinato/co.co.co/altri rapporti ex lett. c-bis dell’art. 50 del Tuir.
* L’incentivo è pari al 50% dei contributi INPS e dei premi INAIL, senza massimale annuo per una
durata massima di:
1) 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (incluso proroghe);
2) 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
3) 18 mesi, in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato, rispettivamente:
- dalla data di avvio del rapporto a termine, se già agevolato;
- dalla data di trasformazione, se il precedente rapporto a termine non sia stato agevolato.
***
Per le assunzioni già effettuate nel corso del 2023, continuerà ad applicarsi la normativa allora in vigore (certamente più favorevole).
Si rammenta, che per poter fruire degli incentivi, senza incorrere in “restituzioni e sanzioni” previste dalla legge occorre rispettare:
– art.1, cc. 1175 e 1176 legge 296/2006 (regolarità del DURC);;
– art. 31 D. Lgs. 150/2015;
– par. 4 dell’art. 40 del regolamento comunitario n. 800/2008:
Si resta a disposizione per eventuali, se necessari approfondimenti sulla materia.